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Festa del Lavoratori, ma dove sono i diritti?

In occasione della festa del 1° maggio, Festa dei Lavoratori, ripercorriamo la storia del lavoro dalle origini fino ai tempi moderni, con una considerazione: oggi, il diritto del lavoro è dominato da una profonda precarietà e non esiste più una tutela inderogabile della parte debole del rapporto. Ciò è inaccettabile alla luce dei principi costituzionali.

 Se volessimo dare una definizione di “lavoro” potremmo dire che esso è costituito da tutte quelle attività umane volte a conservare la vita in un ambiente che, altrimenti, sarebbe stato assai sfavorevole per l’uomo.

In origine, gli ominidi usavano il lavoro solo per procurarsi il cibo. L’esigenza di lavorare per sopravvivere si è andata evolvendo fino a mirare all’acquisizione di utilità e di beni che agli antenati sarebbero potuti sembrare superflui.

I termini “lavoro” e “labour” derivano dal latino “labor” che significava pena, sforzo, fatica. In Francia, intorno al 1120, il termine “labour” serve a designare l’attività agricola e il “laboureur” era colui che coltivava la terra. La storia del termine francese “travail” invece è interessante, perché usato per indicare uno strumento di tortura, il “tripalium”, da cui “travailler” che sta per “torturare e “travailleur” che indicava non la vittima ma il boia.

Nella Bibbia, il lavoro è inteso come maledizione o pena per aver peccato nell’assaporare il frutto della conoscenza.

Sia nel mondo greco e che in quello romano troviamo una contrapposizione fra “otium” e “labor”. L’otium non esclude la fatica fisica, ma la ammette purché si tratti di esercizi ginnici o marziali o attività intellettive quali lo scrivere e la politica. Da ciò derivò che gli autori del mondo classico e del pensiero occidentale mirarono a contrastare l’azione negativa del lavoro sull’uomo. Per Aristotele l’opera dell’uomo idonea a differenziarlo dagli animali consiste nell’ operare “secondo ragione” con la conseguenza che un’anima razionale agirà secondo virtù (in greco, aretè che significa rispondenza dei mezzi al fine). L’uomo è chiamato a adoperarsi basandosi su un’attività orientata dalla ragione e per far ciò è necessario una liberazione dal lavoro che passa attraverso lo sviluppo tecnologico. Il lavoro è, quindi, uno degli elementi cardine della filosofia aristotelica. I Greci ritenevano che lavoro fosse sinonimo di subordinazione e che l’attività manuale comportasse un abbrutimento dell’anima. Nella Politica Aristotele chiarisce il ruolo dello schiavo che era parte integrante della famiglia e condanna la retribuzione e il compenso perché, se il fine del lavoratore diventa il guadagno, l’attività svolta si rende biasimevole.

Il rapporto tra lavoro e cittadinanza comporta che alcun lavoro manuale si addica a chi voglia essere cittadino. Resta ferma, comunque, l’importanza del lavoro, schiavile e non, per la vita della polis, che non può fare a meno di coloro che provvedono al nutrimento. Aristotele aggiunge: “La costituzione migliore è quella in cui i cittadini non devono essere meccanici o mercanti o contadini, ma c’è bisogno di otium per sviluppare la virtù. Questo significa che lo schiavo e colui che svolge lavori manuali non sono adatti alla riflessione teoretica, né alla vita politica. La condizione di coloro che lavorano è oggetto di condanna, perché essi non possono essere uomini  ”politici”, pur svolgendo una funzione socialmente indispensabile.

Questi uomini non potranno esser buoni cittadini, perché costretti dalla necessità non avranno accesso alla “virtù”.

Per tutto il Medioevo si perpetuò il contrasto tra “vita contemplativa e vita activa”, da cui la contrapposizione tra Stato ecclesiastico dedito alla cura delle cose spirituali e Stato mondano che si occupava della “praksis” e dunque del lavoro. La “vita attiva” si manifesta in un’azione visibile ed esteriore regolata dalla ratio e la “vita contemplativa” e si manifesta in un’azione interiore e intellettiva, considerata superiore. Quindi il disprezzo per il lavoro manuale si mantiene per tutto il medioevo, con un’unica eccezione: le Regole di San Benedetto la cui massima era “ora et labora”, laddove il lavoro è affine all’opera della creazione. La locuzione latina significa “prega e lavora” in un rapporto equilibrato tra preghiera e lavoro che scandivano le giornate nelle comunità religiose nel Medioevo.

Con Lutero e Calvino il lavoro diventa il fondamento e la chiave dell’esistenza, perché lavorare significa servire Dio, mentre l’otium diventa, a differenza della concezione classica, attività contro natura.

Lutero non considera il lavoro come castigo di Dio inflitto all’uomo, ma come un qualcosa che nobilita l’uomo. L’ozio rovinerebbe il corpo e la vita, e la vita non è “riposo”, ma trasformazione del “buono in meglio”.

Calvino giunge ad una soluzione: la ricchezza e il benessere generato dal lavoro, è il segno della grazia divina. E il lavoro avrebbe portato alla beatitudine. Per Calvino lavorare equivaleva a lodare Dio e l’arricchirsi era la prova del favore divino.

Alla valutazione negativa del mondo classico, si contrappone la posizione di Locke per il quale il lavoro rappresenta l’origine di ciò che è prerogativa dell’uomo. La questione del lavoro si intreccia con la legittimazione della proprietà privata, in quanto è con il lavoro che l’uomo può aggiudicarsi qualcosa che altrimenti non potrebbe avere in proprietà.

Per Marx il regno della libertà comincia solo quando cessa il lavoro e, man mano che l’uomo civile si sviluppa, il regno delle necessità materiali si espande. Il significato del lavoro viene capovolto rispetto al Medioevo e il lavoro assume un’accezione positiva anche grazie ai contributi del pensiero di Hegel e Marx.

Accanto a queste posizioni, Tommaso Campanella e Tommaso Moro vedono ancora il lavoro come maledizione.

A partire dal 1850 e per tutto il Novecento il lavoro assumerà il ruolo di “redentore dell’Umanità” anche se non mancano voci che considerano lo considerano come “pratica abbrutente” così come nel mondo classico. Nietzsche affermerà che senza l’ideale dell’ozio dell’antica Grecia non sarebbero esistite le filosofie di Platone e Aristotele.

In epoca recente abbiamo assistito a forme di schiavitù giustificata dal principio dell’”Arbeit macht frei”; in realtà come affermato da Primo Levi il motto era solo una tragicamente ironica definizione di uno sterminio totale a danno del popolo ebraico che circuìto dall’idea di essere reclutato in un campo di lavoro veniva deportato nei, più tristemente noti, campi di concentramento.

Il diritto del lavoro è il complesso delle norme che regolano il mondo del lavoro: non solo leggi, ma anche accordi collettivi e prassi consuetudinarie. Il rapporto di lavoro si sostanziava in un legame tra il padrone, proprietario dell’impresa e il prestatore. Si trattava, però, di un rapporto non paritario in quanto il lavoratore era sottoposto alle condizioni poste dal datore con conseguente squilibrio tra le due parti contraenti.

Dal punto di vista giuridico il rapporto è stato disciplinato dal Codice 1865, in cui la disciplina non era però dettagliata. L’unico mezzo per sottrarsi ai soprusi del proprietario della fabbrica stava nella costituzione di coalizioni tra lavoratori. Verso la fine dell’800 si creò un movimento volto a contrastare lo sfruttamento. Si fa strada la prima “legislazione sociale” sui seguenti temi: tutela del lavoro dei fanciulli e delle donne, obbligo di assicurare contro gli infortuni i propri dipendenti in capo al datore, il riposo settimanale e festivo.

Le suddette novità sono, però, applicate alle sole grandi imprese industriali.

Si costituirono le prime associazioni di lavoratori e si fece avanti la possibilità di stipulare contratti collettivi per la definizione di eque condizioni di lavoro e l’ammontare dei salari, e fu contemplata la sanzionabilità dell’astensione collettiva dal lavoro.

Alle prime associazioni fecero seguito i sindacati e le federazioni, le quali raggruppavano tutte le associazioni di uno stesso settore produttivo. Ogni norma sociale era inderogabile e il potere contrattuale delle parti non poteva modificare in senso peggiorativo per il lavoratore le disposizioni cogenti.

Durante l’epoca fascista l’associazionismo sindacale venne soffocato e con le leggi fascistissime nasce il corporativismo. In questo periodo il rapporto lavoro rimase quello privatistico e furono rafforzati i poteri datoriali. Venne abolita, quindi, la libertà di organizzazione sindacale e si creò un unico sindacato.

Nel 1942 entrò in vigore il Codice civile a cui seguì la caduta del fascismo e il ripristino della libertà sindacale.

Solo con la Costituzione viene delineata una struttura politico-sociale “fondata sul lavoro” (art. 1 Cost.). Lo Stato veniva, quindi, chiamato a rimuovere le disuguaglianze e promuovere condizioni per raggiungere l’eguaglianza sostanziale. Nonostante l’innovatività della Carta restava una concezione autoritaria del potere del datore che si sostanziava nel libero licenziamento e nella negazione della libertà di espressione nei luoghi di lavoro.

Negli anni ’60 si approvò una legge che richiedeva un “valido motivo” per licenziare.

Nel 1970 vide la luce “lo Statuto dei Lavoratori” (legge 300/1970) che ridimensionò i poteri del datore.

La concertazione sociale era una prassi fondata su incontri periodici trilaterali fra governo, sindacati e associazioni imprenditoriali. Contemporaneamente, si assistette alla rivoluzione tecnologica che vide l’ingresso dell’elettronica e dell’informatica, con effetti notevoli sul mondo del lavoro.

A partire dal 1990, una grossa crisi politica spinse l’Italia all’introduzione di numerose riforme. Venne privatizzato il lavoro pubblico e potenziata la sicurezza sul lavoro alla luce della prevenzione e del controllo.

La globalizzazione e l’europeizzazione fecero sì che la UE assumesse un ruolo fondamentale nel diritto del lavoro.

Nel 2003 con la Legge Biagi, il mercato del lavoro venne revisionato, ma il ruolo dei sindacati venne sminuito in quanto il governo limitò il dialogo con le parti sociali il cui intervento fu ridotto a una semplice consultazione.

La Legge Fornero 2012 rivisitò gli ammortizzatori sociali e definì il principio per cui il licenziamento “senza giustificato motivo” fosse assistito da semplice indennizzo monetario anziché al reintegro nel posto di lavoro. Il Jobs Act 2015 riconfigurò i rapporti di lavoro flessibile e il Decreto dignità 2018 perfezionò la materia del lavoro a termine e dei licenziamenti.

Oggi, il diritto del lavoro è dominato da una profonda precarietà e non esiste più una tutela inderogabile della parte debole del rapporto. Ciò è inaccettabile alla luce dei principi costituzionali.

Beatrice Macrì

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