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Siderno 2030 replica a Sgarlato

Comunicato Siderno 2030

Nei giorni scorsi i cittadini di Siderno hanno avuto modo di leggere una nota dell’Assessore al Bilancio del Comune di Siderno, con la quale si osannava l’esito favorevole per l’Ente di qualche ricorso promosso dai cittadini, in relazione agli avvisi di accertamento esecutivi riferiti all’IMU 2017.

Nel comunicato diramato a mezzo stampa, l’Assessore comunicava la vittoria giudiziaria, senza tenere conto di come questo risultato era stato ottenuto e ciò anche al fine di poter discreditare il movimento Siderno2030 e tentare di dimostrare l’infondatezza dei rilievi a suo tempo mossi dal movimento stesso. É bene quindi che i cittadini sappiano che il presupposto su cui dette sentenze, vittoriose per l’ente comunale, sono basate è l’omessa
registrazione di protocollo dei provvedimenti impositivi ossia che gli atti notificati ai contribuenti fossero privi di protocollo. La realtà è differente!
Le nostre censure non evidenziavano l’assenza del protocollo sugli avvisi di accertamento esecutivi che i cittadini hanno ricevuto, bensì l’irregolarità dell’apposizione del protocollo sugli atti e l’incerta corrispondenza tra l’atto originale e la copia che in questo caso difetterebbe della necessaria conformità all’originale. Infatti, sugli atti impositivi campeggia in modo molto evidente il numero 35738/2022 del protocollo generale del Comune di Siderno con data 12/12/2022 con a fianco il numero dello specifico provvedimento la cui data risulta successiva di almeno tre giorni.

A riprova di quanto asserito alleghiamo copia di un avviso di accertamento e l’estratto di una sentenza recentemente emessa dalla corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria. Quanto accaduto conferma quello che comunemente si dice ogni volta che
si instaura un contenzioso e cioè che per vincere una causa non è sempre necessario avere ragione ma trovare un giudice che te la dia. Inoltre e più in generale, diversi sono gli orientamenti giurisprudenziali, spesso contraddittori tra loro, seguiti dai giudici i quali, è utile ricordare, nell’applicare la legge la interpretano. Non potremmo spiegare altrimenti come tra i tre gradi di giudizio spesso vi siano sentenze dal tenore totalmente opposto.
Vorremmo ribadire infine che il movimento Siderno2030 non ha mai detto che i tributi e le imposte comunali non vadano pagati se effettivamente dovuti e se predisposti nel pieno rispetto delle procedure e delle norme vigenti.
Inoltre è bene ricordare che il nuovo regolamento dei tributi, che ha previsto l’aumento dell’arco temporale della dilazione di pagamento concedibile ai contribuenti, è stato approvato, su proposta della Giunta Municipale, dall’intero Consiglio Comunale di Siderno e quindi anche con il voto favorevole dei gruppi di minoranza Siderno2030 e La Nostra Missione così come sempre all’unanimità è stata approvata la cosiddetta rottamazione agevolata quater.
Tuttavia, se l’esecutivo che amministra Siderno gioisce per il rigetto dei
ricorsi avverso gli avvisi di accertamento IMU, piangerà per l’ultima, in
ordine cronologico, sentenza del TAR di Reggio Calabria che ha accolto il
ricorso di un cittadino con il quale è stato impugnato un provvedimento di
diniego di una richiesta di permesso di costruire, condannando il comune
anche al pagamento delle spese giudiziali.

Illuminanti, se ve ne fosse bisogno, le motivazioni della sentenza del 9 Aprile
u.s. del TAR di RC, per quanto concerne il modus operandi dell’ufficio competente, certamente indirizzato dall’organo politico…
La Politica è cosa seria e non per tutti.
Non tutti infatti, nell’esercitare il mandato ricevuto dai cittadini, sono in grado di esercitarne quel ruolo, assumendo in prima persona decisioni coraggiose improntate a quei principi di equità sociale che le buone pratiche amministrative dovrebbero sempre perseguire e caricarsi sulle proprie spalle quelle responsabilità che IL Politico dovrebbe assumersi.

Sentenza n. 2168/2024 Depositata il 25/03/2024

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in
udienza il 18/03/2024 alle ore 09:40 in composizione monocratica:

PANTANO GIULIA, Giudice monocratico in data 18/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA sul ricorso n. 4208/2023 depositato il 28/06/2023 proposto da (omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Giustizia Tributaria, letti gli atti, ritiene che il ricorso non sia meritevole di
accoglimento. Tutte le eccezioni proposte da (omissis) sono prive di pregio.
In primis l’omessa registrazione di protocollo del provvedimento, prevista dall’art 53 DPR
445/2000, “per ogni documento ricevuto o spedito dalle Pubbliche Amministrazioni” non può ritenersi causa di nullità o annullabilità del provvedimento (Consiglio di Stato sezione 6 nr 4113 del 6 agosto 2013).
La mancanza del protocollo può configurare al più una mera irregolarità dell’atto ovvero
incidere sulla prova del momento della sua adozione, ma non incide ex se sulla validità, né
tanto meno della sua esistenza. Gli atti amministrativi si perfezionano e producono effetti sin dal momento della loro emanazione, salvo che non sia altrimenti disposto da una norma, che richiede un controllo preventivo di legittimità o che prevede la comunicazione dell’atto al suo destinatario, e, in ogni caso, anche per gli atti recettizi, la comunicazione incide sull’efficacia del provvedimento e sui termini per l’impugnazione innanzi all’Autorità Giudiziaria, ma comunque non influisce sull’esistenza e sulla validità dell’atto.
Quindi anche un protocollo interno dimostra la formalizzazione dell’atto, laddove la mancanza di un protocollo generale o di uscita costituisce semmai una omissione o dimenticanza inidonea però a travolgere, eliminare o escludere l’esistenza dell’atto.

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