La Riforma delle giustizia firma dal ministro Marta Cartabia è stata approvata dalla Camera con 396 sì, 57 no e 3 astenuti. Il documento ora è nelle mani dei senatori. Ma cosa prevede questa versione delle riforme del processo penale e perché ci sono forti opposizioni da una parte della magistratura?
Via libera della Camera alla riforma del processo penale con 396 sì, 57 no e 3 astenuti. Ora il testo passa al Senato. Questi i primi lanci di agenzia condivisi ieri dalla stampa per annunciare dopo 5 mesi di revisioni e di dibattiti, anche piuttosto accesi, che la riforma passava nelle mani dei senatori.
Vediamo quali sono i punti di questo provvedimento e perché sta suscitando tanto clamore. Gratteri ha definito più volte e pubblicamente questa riforma come “la peggiore di sempre”.
Iniziamo dai fatti. Uno dei punti più delicato, e per questo dibattuti, è quello che riguarda la prescrizione. Resterà in vigore lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio (questa era una norma introdotta da Bonafede).
Per quanto riguarda i tempi dei processi, che come si sa in Italia sono decisamente biblici, le nuove disposizioni prevedono che in Appello i dibattimenti possano durare massimo 2 anni e la Cassazione 1. Per processi molto complessi sono previsti tempi massimi rispettivamente di 3 anni e di 18 mesi.
Solo per processi su reati di mafia, traffico di droga, terrorismo e violenze sessuali il giudice potrà chiedere di prolungare i tempi di 1 anno. Fino al 2024 sarà concesso alle Corti di Appello di smaltire i processi in arretrato, sono previste anche assunzioni di personale e risorse per consentire di eliminare le code.
A questo proposito durante il Question Time dei giorni scorsi il ministro ha affermato: “La riforma non è solo quella della prescrizione ma dell’intero processo penale e si inserisce in un quadro di investimenti importanti sulle risorse umane: concorsi di magistratura, concorsi di amministratori cancellieri, l’istituzione dell’ufficio del processo che è una struttura che alleggerisce enormemente il lavoro dei giudici: 16.500 sono le persone che entreranno”.
Gli unici reati per cui non scatterà la prescrizione sono quelli che possono portare ad una condanna all’ergastolo.
Una delle nuove disposizione su cui forse è necessario un chiarimento è quella che introduce nel codice di procedura penale l’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. In soldoni se non si rispettano i tempi previsti il dibattimento diventa improcebile.
Il magistrato Nicola Gratteri, in molte interviste sia televisive che sulla carta stampata, ha dichiarato come sia proprio questo elemento “il peccato originale” della Riforma. In un’intervista al Fatto Quotidiano il pm ha spiegato: “l’improcedibilità non velocizza (i processi [ndr]) anzi li moltiplica incoraggiando le impugnazioni strumentali ad allungare i tempi; si limita a tagliare il numero dei processi che potranno concludersi con un accertamento definitivo, vanificando le risorse umane ed economiche investite fino a quel momento, oltre a negare i legittimi desideri di giustizia di tanti cittadini. Se davvero qualcuno avesse voluto processi più rapidi, avrebbe dovuto almeno fissare un contraltare per bilanciare i danni ed evitare, almeno a lungo termine, lo sfacelo a cui andremo incontro”.
Dal canto suo il ministro a queste critiche risponde con i numeri per esempio sui procedimenti in corso: “Ci sono 57 mila pendenze, a quanto mi ha riferito il vertice degli uffici giudiziari, con già oggi altrettante prescrizioni che accadono solo nel distretto di Napoli, non per effetto della riforma approvata dal Consiglio dei ministri ma per una situazione di gravità estrema che reca una violazione tanto alla capacità dello Stato di assicurare giustizia, quanto ai diritti delle vittime e degli imputati”.
Il provvedimento vuole rinforzare e rendere più efficaci le sanzioni alternative. Si vuole introdurre la possibilità per chi è indagato di dare richiesta di messa alla prova (vale solo per i reati che prevedono una condanna fino a 6 anni) come lavoratori socialmente utili. Secondo il disegno di riforma il processo potrà essere sospeso e se l’indagato porta a termine con successo la messa alla prova potrà essere prosciolto per prescrizione. Questa è una misura che sarà adottata solo per reati minore e di scarso impatto sociale.
Per le condanne fino ad 1 anno dovrebbero essere proposte delle sanzioni che possano sostituire le condanne.
C’è poi il tema patteggiamenti. La proposta giunta al Senato prevedere che quando la pena detentiva è superiore ai 2 anni “l’accordo tra imputato e pubblico ministero si estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa e dovrà ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi”.
Questi i punti centrali che sono sotto i riflettori. La riforma è adesso al vaglio del Senato, bisognerà attendere dopo la pausa estiva per conoscere l’esito dell’esame dei senatori.