La vicenda tumultuosa tra il Comune di Grotteria e la Farmacia Adriana finalmente, dopo quattro anni, è giunta al termine, dopo una serie di eventi che si sono susseguiti dal 2017. Ecco di seguito un breve resoconto di tutti gli avvenimenti di questi ultimi anni, riassunti dalla vincitrice di questa sentenza, la farmacista Adriana Stilo.
La vicenda ha avuto inizio nel 2017 quando la titolare dottoressa Stilo Adriana ha avanzato la necessità di trasferire la farmacia a Grotteria mare, all’interno del territorio di competenza, in considerazione del drastico spopolamento del centro storico, garantendo per i residenti il servizio farmaceutico a domicilio, come già riportato nella stessa delibera del Consiglio Comunale del 2012 della pianta organica delle farmacie. A seguito dell’istanza di trasferimento inoltrata a Maggio del 2017 dalla titolare, il Comune, con le delibere della Giunta Municipale del 2017 disponeva il trasferimento subordinandolo all’istituzione di un dispensario nel centro storico, e formalizzava la richiesta alla Regione.
La Regione respingeva l’istanza ma riteneva fattibile la prestazione del servizio a domicilio come già previsto nella stessa delibera della pianta organica del 2012. Seguirono per più di un anno diversi solleciti da parte dell’ASP , rivolti al Comune per rimuovere il vincolo del dispensario, e solamente a dicembre del 2018 il Commissario Straordinario dava risposta, affermando che il procedimento era da ritenersi concluso. A Marzo del 2019 la dottoressa Stilo comunicava tramite procedura SUAP il trasferimento a Grotteria mare. A Luglio dello stesso anno la titolare riproponeva la richiesta di trasferimento della farmacia segnalando in aggiunta, l’indisponibilità per volontà della locatrice, dell’immobile ospitante la sede, con imminente scadenza a dicembre del contratto di locazione. A novembre, a seguito di una assemblea pubblica con l’Amministrazione Comunale, e alla presenza dei cittadini, il Sindaco nega il trasferimento e conferma che la procedura era da ritenersi conclusa come precedentemente affermato dal Commissario Straordinario. Vista la situazione di stallo, a pochi giorni prima della fine di dicembre, la titolare trasferisce la farmacia a Grotteria mare.
Seguono le due ordinanze del Sindaco che sigillano la farmacia. A febbraio il TAR si esprime e concede la sospensiva alle ordinanze emesse dal Sindaco, in attesa della discussione del merito.
A Febbraio del 2021 il Tar da ragione al Comune e critica lo stesso per non essersi impegnato a trovare una soluzione, di non aver valutato le esigenze della titolare della farmacia e di non avere prospettato presso la Regione una più approfondita riflessione sulla necessità di istituire il dispensario precedentemente richiesto. La titolare subisce di nuovo la chiusura a Grotteria mare e fa ricorso al Consiglio di Stato, il quale concede ad Aprile la sospensiva e fa riaprire i locali a Grotteria mare in attesa della decisione finale della seduta del 21 ottobre 2021. Giunge l’11 novembre la decisione del Consiglio di Stato dando piena ragione alla titolare su tutti i punti che si sono avvicendati .
Si riporta di seguito in sintesi la sentenza :
L’ordinanza ex artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000 non può essere utilizzata per soddisfare esigenze ordinarie, prevedibili e di non imminente e grave pericolo, considerato che si tratta di un procedimento di trasferimento di una farmacia all’interno della pianta organica.
Il TAR, al contrario, avrebbe omesso di considerare che con la chiusura di una delle due farmacie esistenti, lo stesso Comune avrebbe generato una emergenza sanitaria proprio nel periodo in cui è scoppiata l’epidemia COVID 19.
Le Amministrazioni avrebbero agito in totale confusione e nel disconoscimento delle proprie competenze, ma la Regione non ha mai avocato a sé alcuna competenza riguardo all’istituzione del dispensario.
La giurisprudenza sul punto ha chiarito che “il farmacista è sostanzialmente libero di spostare la propria sede all’interno della zona di pertinenza ed i titolari delle zone contigue non hanno tutela salva la distanza minima obbligatoria del rispetto dei 200 metri” (Cons. Stato, Sezione III, 6.8.2018 n. 4832).