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giovedì, Marzo 13, 2025
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Ha limiti l’autonomia della Camera?

La Camera ha votato: 183 deputati contro 127 hanno ratificato il riconteggio dei voti per il collegio uninominale U02 della nostra regione. L’onorevole Gentile prenderà il posto dell’ex onorevole Scutellà a Montecitorio.

Galileo Violini

Il M5S ha espresso un giudizio durissimo sulla vicenda: “una porcata”, ha dichiarato la diretta interessata; “un furto”, ha commentato il presidente Conte. Non è mancata l’ironia sulla partecipazione al voto del vicepremier Tajani, la cui presenza in Aula è un evento raro. Se i dati di Openparlamento sono corretti, infatti, Tajani avrebbe partecipato solo al 2,6% delle votazioni in questa legislatura, una percentuale persino inferiore al 3,4% delle volte in cui la sua assenza non è stata giustificata da una missione. Gli equilibri parlamentari non subiscono grandi cambiamenti, ma la questione solleva comunque alcune riflessioni e ci pare che al di là del problema specifico, pone in evidenza l’esistenza di questioni sui limiti che dovrebbe avere l’autonomia della Camera.

Due anni fa seguimmo, e commentammo su questo giornale, il dibattito alla Giunta delle elezioni. Il riconteggio richiesto dal candidato Gentile fu sostenuto dall’onorevole Pittalis, che sostenne il carattere e valore prioritario del principio del favor voti.  Proprio come per don Abbondio, il latinorum dell’onorevole Pittalis era solo un’arma di distrazione di massa, che, per altro, offriva il fianco a una facile ironia per la scelta, non proprio felice, del termine votum, il cui significato è ben diverso da suffragium. La linea di demarcazione tra favor voti e suffragium pro voto è sottile: la matematica, in casi simili, potrebbe offrire a potenziali malintenzionati ampie opportunità, se questo precedente dovesse ripetersi. Il rischio è che altri voti possano trasformarsi in ringraziamenti per favori ricevuti. 

Osservai perció che le indicazioni ministeriali sui criteri per l’annullamento di un voto non erano affatto irrilevanti ed erano garanzia di trasparenza. Tuttavia, al di là di questi aspetti, da cittadino, non posso non interrogarmi sui limiti che dovrebbe avere il potere della Giunta delle elezioni. Prima delle elezioni, il Ministero aveva stabilito che la modalità di espressione del voto, oggi sanata dalla votazione della Camera, costituiva causa di nullità. In altri Paesi, questioni di questo tipo non sono di competenza del Parlamento, ma di organismi indipendenti, spesso di rango costituzionale. È ragionevole che la Giunta possa disconoscere una norma non ambigua, offrendo una interpretazione forzata e che puó favorire la violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 48? E un ramo del Parlamento  ratificare una tale decisione?

Le leggi elettorali dovrebbero prevedere anche scenari limite: cosa sarebbe accaduto se il problema non avesse riguardato un solo seggio, ma più di uno? E se l’incertezza sulla composizione dell’Assemblea avesse compromesso la legittimità stessa della votazione? Auguri all’onorevole Gentile. Le mie osservazioni non sono personali. Auguri alla dottoressa Scutellà, se questa materia dovesse avere un seguito al Palazzo della Consulta. 

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