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Covid: Italia rossa o arancione per tutto il mese di Aprile

Nella serata di ieri, mercoledì 31 marzo, il Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo decreto in vigore per tutto il mesi di Aprile.

L’Italia resta in arancione o rosso fino alla fine di aprile, con spostamenti vietati in tutto il Paese, bar e ristoranti, cinema e teatri, palestre e piscine chiuse, niente visite a parenti e amici in zona rossa e possibili in zona arancione all’interno della regione una sola volta al giorno e in un massimo di due persone. Ma se l’andamento della pandemia e della campagna di vaccinazione lo consentiranno, saranno possibili deroghe per ripristinare le zone gialle e dare corso ad alcune aperture anche prima del 30 aprile. Scuole nido, elementari e prima media seguiranno la didattica in presenza anche se in zona rossa. La norma non è derogabile. La seconda e la terza media saranno in presenza in arancione e a distanza in rossa  Le superiori in presenza dal 50 al 75 per cento in arancione e con la dad in zona rossa.

Il consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto anti Covid in vigore dal 7 aprile che conferma sostanzialmente l’impianto delle misure già in atto e introduce due importanti novità: l’obbligo di vaccinarsi per tutto il personale che opera nella sanità, farmacisti compresi, e lo stop alla possibilità per i presidenti di Regione di emanare ordinanze, come hanno fatto in questo anno di emergenza, per chiudere le scuole nonostante le indicazioni nazionali prevedessero la presenza in classe.

Avranno l’obbligo di vaccinarsi “Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”. La vaccinazione sarà “Requisito essenziale” per l’esercizio della professione. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a “Mansioni, anche inferiori” con il “Trattamento corrispondente alle mansioni esercitate”. Se ciò non è possibile, “Per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione”.

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