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Siderno: sui tributi occorre fare chiarezza in replica a Siderno 2030

Riceviamo e pubblichiamo la seconda nota dell’assessore al bilancio del comune di Siderno Pietro Sgarlato dopo la seconda nota di Siderno 2030

L’articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) dispone che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui allo stesso Cad, introducendo l’obbligo, a carico della P.A., di formare gli atti in forma digitale e abbandonare la forma originale cartacea.

Tuttavia, non ci sono dubbi sul fatto che per gli avvisi di accertamento è possibile notificare ancora con le modalità tradizionali, come la classica raccomandata con ricevuta di ritorno o atto giudiziario, secondo quanto stabilito dal comma 161 della legge n. 296/06 e dall’art. 14 della legge numero 890/82.

Affermare che il cittadino riceve un atto originale, in forma cartacea con la sottoscrizione a stampa del funzionario a ciò deputato, non è certamente una “pezza” o voler approssimativamente sostenere la legittimità dell’operato degli Uffici ma semplicemente dire come stanno le cose e, a dirlo, non è l’Assessore al Bilancio ma le norme e l’interpretazione giurisprudenziale fornita, non già, dalla Corte di giustizia di I° o II° grado ma dalla Cassazione.

E sebbene avremmo voluto evitare di tediare i cittadini con riferimenti normativi e giurisprudenziali, dopo le errate affermazioni di Siderno2030, occorre fare definitivamente chiarezza onde evitare a chi volesse presentare ricorso per un atto che, seppure pretestuosamente viene additato come nullo nella forma ma sostanzialmente corretto (perché è di questo che si dovrebbe preoccupare un cittadino), spenda tempo e denaro in inutile contenzioso.

Premesso, quindi, che non esiste ancora un obbligo per le persone fisiche di avere un domicilio digitale presso cui ricevere le notifiche di atti formati digitalmente, la risoluzione della problematica, affrontata dal gruppo di Siderno2030, è legata all’obbligatorietà o meno delle disposizioni del Cad agli atti tributari.

Sotto questo profilo, il comma 6 bis dell’art. 2 del CAD, introdotto dal d.lgs n. 217/2017, in vigore dal 27/1/2018 prevede che: «ferma restando l’applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con dpcm sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale». La norma, utilizzando il termine «applicabilità», ammette una facoltà di applicazione del CAD per gli avvisi e, in generale, per gli atti tributari, anche in virtù del fatto che la normativa tributaria ha il carattere della specialità e quindi prevale su una legge generale. Lo stesso art. 6, comma 1-quater, quando introduce la notifica diretta presso i domicili digitali degli atti impositivi, fa salve quindi le disposizioni specifiche in ambito tributario.

La facoltà dell’applicazione del CAD agli atti tributari, fa sì che il Comune possa scegliere per il formato originale cartaceo o non cartaceo di essi, così come a una notifica tradizionale e non obbligatoriamente a mezzo Pec.

In conclusione, è fuor di dubbio la legittimità degli avvisi di accertamento cartacei con apposizione della firma a stampa del funzionario responsabile (Ordinanza n. 29820/2021 Corte di Cassazione).

Si ribadisce che è possibile pagare o rateizzare gli avvisi ricevuti senza l’applicazione delle sanzioni entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

 

L’Assessore Pietro Sgarlato

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