Il comune di Siderno nella sua qualità di ente capofila del raggruppamento dei comuni di Locri, Antonimina, Ciminà, Portigliola, Placanica, Samo e Sant’Ilario dello Jonio, è stato condannato a pagare alla Locride Ambiente (azienda a capitale misto pubblico e privato con sede a Siderno in corso della Repubblica, che smaltisce i rifiuti) 816 mila e 272,14 euro, oltre gli interessi con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture indicate in “parte motiva” fino al saldo effettivo, nonché della somma di 3 mila e 762,50 euro oltre interessi legali dalla domanda di saldo.
Il giudice Alessandro Rago ha compensato parzialmente le spese di giudizio e condanna il comune di Siderno, sempre nella sua qualità di ente capofila, alla rifusione in favore della Locride Ambiente delle spese di lite che ammontano a 877,19 euro come anticipo e 9 mila e 943,11 per compensi con l’aggiunta del rimborso forfettario nella misura del quindici per cento. La Locride Ambiente ha fatto ricorso al Tribunale di Locri citando in giudizio Siderno come capofila dei comuni a raggruppamento temporaneo appunto Locri, Antonimina, Ciminà, Portigliola, Placanica, Samo e Sant’Ilario dello Jonio, per vedersi riconosciuto il credito e di quasi novecento mila euro per la fornitura di servizi di varia natura relativi agli anni 2013/2014/2015 facendo fede al contratto stipulato tra le parti il 12 febbraio del 2014 quando l’ente cittadino era sotto amministrazione straordinaria. Il comune di Siderno, ovviamente, si è opposto alla domanda della società ricorrente argomentando che la Locride Ambiente, aggiudicataria del servizio di raccolta differenziata dei comuni raggruppati per il periodo dal 28 giugno 2013 al 28 giugno 2014, sulla base di un progetto finanziato a fondo perduto dalla regione Calabria con contributi comunitari per un importo 672.904,36 euro, si era resa inadempiente all’obbligo di raggiungimento della soglia minima di raccolta del 26,72 per cento prevista all’articolo due del capitolato speciale di appalto richiamato nel contratto di affidamento stipulato il 12 febbraio del 2014 tra l’azienda e l’ente capofila, cioè il comune di Siderno.
Nel frattempo, la regione Calabria ha prorogato di un anno (fino al 27 giugno 2015) il termine per l’ultimazione del progetto proprio al fine di consentire il raggiungimento dell’obiettivo revocando il finanziamento per inadempimento contrattuale in cui era incorsa la società ricorrente. A seguito della revoca del finanziamento la Regione ha chiesto la restituzione della somma (672.904,36) per il recupero del contributo comunitario erogato iscrivendo a ruolo la cartella esattoriale di oltre 750 mila euro. Il comune di Siderno successivamente ad un incontro con i rappresentanti dei comuni consorziati aveva proceduto alla rottamazione della cartella pagando la somma agevolata di 715.404,24 euro. Inoltre il comune di Siderno ha contestato la legittimità delle singole fatture creditorie azionate dalla società sostenendo, tra gli altri, la mancata attestazione della società dell’esecuzione del regolare servizio ed ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente che non è avvenuto perché l’ente “si è limitato a difese in parte generiche” ed in parte “prive di rilevanza”